LA SOLUZIONE DEL “PENALE”

LA SOLUZIONE DEL “PENALE”

Oltre agli immediati vantaggi economici derivanti dallo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative contenuti nelle cartelle di pagamento o negli accertamenti esecutivi, con la rottamazione ter sono ritraibili vantaggi non indifferenti anche per eventuali questioni di rilevanza penale che anche questa modalità integralmente estintiva del debito tributario è in grado di risolvere. Anche questo istituto, infatti, può ben rientrare tra le “speciali” procedure contemplate dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, per effetto del quale il pagamento integrale del debito costituisce causa di non punibilità per i “reati di riscossione”.Per esplicita previsione normativa contenuta nel citato articolo, il pagamento del debito tributario può avvenire “anche a seguito” della conciliazione e/o dell’adesione all’accertamento; ne consegue, quindi, che l’estinzione integrale del carico tributario ben potrà adempiersi anche non tassativamente solo a seguito delle procedure che sono ivi indicate, potendosi allora affermare che effetti risolutivi della responsabilità penale potranno essere raggiunti anche con questa modalità integralmente satisfattiva del debito erariale, in particolar modo quando la stessa avvenisse in unica soluzione e non con piano rateale.Pertanto, con l’estinzione tramite rottamazione ter di un debito tributario che ha dato origine ad un’ipotesi di reato, a condizione che dell’agevolazione ci si avvalga nel termine prestabilito dal D.Lgs. n. 74/2000 (cioè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), potranno essere esplicati benefici effetti anche sul versante penale.Nondimeno, anche il saldo e stralcio previsto dalla legge di Bilancio 2019 ben potrebbe fornire scudo penale a qualche contribuente indagato per evasione da riscossione per chiudere la partita non solo con il Fisco, ma anche giudiziaria, consentendo a coloro che versano in oggettiva difficoltà economica (indicatore ISEE fino a 20.000 euro) di poter risolvere le loro criticità non solo tributarie, ma anche penali, stralciando sanzioni, interessi e anche tributi dovuti, applicando sulla definizione una possibile aliquota oscillante tra il 16 ed il 35 per cento, atteso il fatto che anche il saldo e stralcio è da ritenere una modalità totalmente assolvente il debito erariale.

Lascia un commento